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Diventare insegnante

In Svizzera, la formazione degli insegnanti a tutti i livelli scolastici avviene presso le scuole universitarie, prevalentemente nelle alte scuole pedagogiche. I cicli di studio universitari per la formazione degli insegnanti qualificano a livello professionale e conferiscono un diploma d’insegnamento. Questa pagina offre informazioni sulle condizioni d’ammissione, sui contenuti della formazione, sulla durata dello studio e sul titolo conseguito.

I diplomi sono riconosciuti in tutta la Svizzera se soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni legali in materia di riconoscimento della CDPE (Raccolta delle basi giuridiche della CDPE; numero 4). La CDPE è responsabile del riconoscimento a livello nazionale dei diplomi d’insegnamento per la scuola obbligatoria e per le scuole di formazione generale del livello secondario II (scuole di maturità liceale e scuole specializzate). I titolari di un diploma riconosciuto possono accedere alla professione di insegnante in tutti i Cantoni.

Insegnante per il livello elementare (compresa la scuola dell’infanzia o un ciclo di entrata)

Di regola la formazione degli insegnanti per gli otto anni del livello elementare (compresa la scuola dell’infanzia o un ciclo di entrata) avviene nelle alte scuole pedagogiche. La formazione dura tre anni e si conclude con il conseguimento di un diploma d’insegnamento e un bachelor.

Gli studenti vengono formati per sei o più materie, secondo un criterio generalista. A seconda dell’istituto di formazione, ci si può qualificare per tutto il livello elementare (inclusa la scuola dell’infanzia o il ciclo di entrata) o per parti di esso.

Insegnante per il livello secondario I

La formazione degli insegnanti per il livello secondario I avviene perlopiù presso le alte scuole pedagogiche, in alcuni Cantoni anche presso le università. Il ciclo di studio dura 4,5-5 anni e si conclude con il conseguimento di un diploma d’insegnamento e un master.

Insegnante per le scuole di maturità liceale e le scuole specializzate

Il conseguimento di un diploma d’insegnamento per le scuole di maturità (scuole di maturità liceale e scuole specializzate) presuppone l’assolvimento di un bachelor-master di formazione scientifica, solitamente in due materie insegnate alle scuole di maturità. Un elenco delle possibili materie è disponibile nel regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (art. 9). A seconda del Cantone la formazione professionale avviene presso le alte scuole pedagogiche o le università.

Riconversione all’insegnamento

I Cantoni e le scuole universitarie sono liberi di organizzare o meno delle formazioni di riconversione all’insegnamento e di stabilire quali opportunità offrire in caso di riconversione. Gli interessati che desiderano ulteriori informazioni sono pertanto pregati di rivolgersi direttamente agli istituti di formazione (si veda la sezione «Alte scuole pedagogiche» in questo elenco).

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Centro informazioni e documentazione IDES
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