In Svizzera, la formazione degli insegnanti a tutti i livelli scolastici avviene presso le scuole universitarie, prevalentemente nelle alte scuole pedagogiche. I cicli di studio universitari per la formazione degli insegnanti qualificano a livello professionale e conferiscono un diploma d’insegnamento. Questa pagina offre informazioni sulle condizioni d’ammissione, sui contenuti della formazione, sulla durata dello studio e sul titolo conseguito.
I diplomi sono riconosciuti in tutta la Svizzera se soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni legali in materia di riconoscimento della CDPE (Raccolta delle basi giuridiche della CDPE; numero 4). La CDPE è responsabile del riconoscimento a livello nazionale dei diplomi d’insegnamento per la scuola obbligatoria e per le scuole di formazione generale del livello secondario II (scuole di maturità liceale e scuole specializzate). I titolari di un diploma riconosciuto possono accedere alla professione di insegnante in tutti i Cantoni.
Di regola la formazione degli insegnanti per gli otto anni del livello elementare (compresa la scuola dell’infanzia o un ciclo di entrata) avviene nelle alte scuole pedagogiche. La formazione dura tre anni e si conclude con il conseguimento di un diploma d’insegnamento e un bachelor.
Gli studenti vengono formati per sei o più materie, secondo un criterio generalista. A seconda dell’istituto di formazione, ci si può qualificare per tutto il livello elementare (inclusa la scuola dell’infanzia o il ciclo di entrata) o per parti di esso.
La formazione fornisce le competenze professionali necessarie per l’istruzione e l’educazione degli allievi del livello elementare. Il ciclo di studio comprende la formazione scientifica, la didattica delle discipline, le scienze dell’educazione e la formazione professionale pratica. Occorre totalizzare 180 punti credito ECTS, 36-54 dei quali spettano alla formazione professionale pratica.
Per l’ammissione allo studio è necessario essere in possesso di un diploma di maturità liceale o di una maturità specializzata riconosciuta per il campo professionale della pedagogia.
Sono ammessi anche i titolari dei seguenti diplomi:
Gli istituti di formazione hanno inoltre la possibilità di prevedere uno specifico esame per i titolari dei seguenti diplomi:
Con questo esame viene attestata l’equivalenza di questi diplomi alla maturità specializzata orientata al campo professionale della pedagogia.
La formazione si conclude con il conseguimento di un diploma d’insegnamento. Contemporaneamente viene rilasciato il titolo accademico di «Bachelor of Arts in Primary Education» o «Bachelor of Science in Primary Education». Nel diploma d’insegnamento sono specificati le materie e gli anni di scuola per i quali si è abilitati a insegnare. I diplomati sono autorizzati a portare il seguente titolo: «docente diplomato/a per il livello elementare (CDPE)».
I titolari di un diploma d’insegnamento riconosciuto dalla CDPE possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento per delle materie supplementari e/o degli anni supplementari di scuola a livello elementare. Il diploma aggiuntivo è rilasciato a supplemento del diploma d’insegnamento inizialmente conseguito.
Con un master di due anni (120 punti credito ECTS) gli insegnanti formati per il livello elementare possono ottenere inoltre un diploma d’insegnamento per il livello secondario I. Questi studenti devono raggiungere gli stessi obiettivi degli studenti del ciclo di formazione regolare del livello secondario I, in una o al massimo tre materie.
La formazione degli insegnanti per il livello secondario I avviene perlopiù presso le alte scuole pedagogiche, in alcuni Cantoni anche presso le università. Il ciclo di studio dura 4,5-5 anni e si conclude con il conseguimento di un diploma d’insegnamento e un master.
La formazione fornisce le competenze professionali necessarie per l’istruzione e l’educazione degli allievi del livello secondario I. Il ciclo di studio comprende la formazione scientifica, la didattica delle discipline, le scienze dell’educazione e la formazione professionale pratica. Nel bachelor-master occorre totalizzare da 270 a 300 punti credito ECTS, almeno 48 dei quali spettano alla formazione professionale pratica. Gli studenti si qualificano di regola per l’insegnamento di 3-4 materie. L’elenco delle possibili materie è disponibile qui (pagina 18).
Per l’ammissione allo studio è necessario essere in possesso del diploma di maturità liceale.
L’ammissione è garantita anche ai titolari dei seguenti diplomi:
Gli istituti di formazione hanno inoltre la possibilità di prevedere uno specifico esame per i titolari di un certificato di scuola specializzata, di un diploma di maturità specializzata, di un diploma di maturità professionale o di un attestato federale di capacità con esperienza professionale pluriennale. Con questo esame viene attestata l’equivalenza di questi diplomi all’esame complementare per l’accesso alle scuole universitarie.
Sono previsti due modelli formativi:
Presso singole scuole universitarie della Svizzera francofona è possibile combinare il livello secondario I e le scuole di maturità, conseguendo così contemporaneamente l’abilitazione all’insegnamento per entrambi i livelli («doppio diploma») per una o due materie.
La formazione si conclude con il conseguimento di un diploma d’insegnamento. Contemporaneamente viene rilasciato il titolo accademico di «Master of Arts in Secondary Education» o «Master of Science in Secondary Education». Nel diploma sono specificate le materie per le quali si è abilitati a insegnare. I diplomati sono autorizzati a portare seguente titolo:
I titolari di un diploma d’insegnamento per il livello secondario I riconosciuto dalla CDPE possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento per materie supplementari. Il diploma aggiuntivo è rilasciato a supplemento del diploma d’insegnamento inizialmente conseguito.
Il conseguimento di un diploma d’insegnamento per le scuole di maturità (scuole di maturità liceale e scuole specializzate) presuppone l’assolvimento di un bachelor-master di formazione scientifica, solitamente in due materie insegnate alle scuole di maturità. Un elenco delle possibili materie è disponibile nel regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (art. 9). A seconda del Cantone la formazione professionale avviene presso le alte scuole pedagogiche o le università.
La formazione per il conseguimento del diploma d’insegnamento fornisce le competenze professionali necessarie per l’istruzione e l’educazione degli allievi delle scuole di maturità. La formazione professionale comprende una parte dedicata alla didattica delle discipline e alle scienze dell’educazione e una parte dedicata alla formazione pratica professionale che prevede almeno 15 punti credito ECTS.
Il bachelor-master di formazione scientifica dura di norma 4,5-5 anni e viene assolto presso un’università. È escluso il ciclo di studio per le materie musica e arti visive che si frequenta presso una scuola universitaria professionale. La formazione professionale comprende 60 punti credito ECTS, corrispondenti a un anno di studio a tempo pieno.
Sono previsti due modelli formativi:
Presso singole scuole universitarie della Svizzera francofona è possibile combinare il livello secondario I e le scuole di maturità, conseguendo così contemporaneamente l’abilitazione all’insegnamento per entrambi i livelli («doppio diploma») per una o due materie.
Secondo il diritto federale, gli insegnanti delle scuole di maturità possono insegnare anche delle materie della maturità professionale, a condizione che completino un modulo di pedagogia professionale da 10 punti credito ECTS riconosciuto dalla SEFRI, che può essere integrato nella formazione per le scuole di maturità. Varie scuole universitarie propongono nel frattempo una doppia qualificazione.
La formazione che consente di insegnare nelle scuole di maturità si conclude con il conseguimento di un diploma d’insegnamento in cui è specificata la materia (o le materie) per la quale si è abilitati a insegnare. I diplomati sono autorizzati a portare il seguente titolo:
Per la formazione professionale comprendente 60 punti credito ECTS non viene rilasciato alcun titolo accademico aggiuntivo. Gli insegnanti delle scuole di maturità portano il titolo accademico di «Master of Arts» o «Master of Science» sulla base del loro diploma universitario di formazione scientifica.
I titolari di un diploma d’insegnamento riconosciuto dalla CDPE possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento per delle materie supplementari. Il diploma aggiuntivo è rilasciato a supplemento del diploma d’insegnamento inizialmente conseguito.
I Cantoni e le scuole universitarie sono liberi di organizzare o meno delle formazioni di riconversione all’insegnamento e di stabilire quali opportunità offrire in caso di riconversione. Gli interessati che desiderano ulteriori informazioni sono pertanto pregati di rivolgersi direttamente agli istituti di formazione (si veda la sezione «Alte scuole pedagogiche» in questo elenco).
Persone che
In tutta la Svizzera possono essere riconosciuti i corsi di riconversione all’insegnamento per il livello elementare (compresa la scuola dell’infanzia) o per il livello secondario I. Non è possibile invece una riconversione all’insegnamento per le scuole di maturità.
La riconversione all’insegnamento si compone in totale di tre elementi diversi che è possibile combinare solo parzialmente e che vengono illustrati di seguito in forma semplificata:
Per il resto si applicano le stesse regole valide per gli altri studenti che seguono una formazione per insegnanti (si veda in proposito «Insegnante per il livello elementare (compresa la scuola dell’infanzia)» e «Insegnante per il livello secondario I»).